Studio Legale Cassella

Blog di informazione giuridica

Per l’addebito della separazione basta provare il tradimento su WhatsApp del coniuge

Published on 29 settembre 2021


Il tradimento del coniuge su WhatsApp è sufficiente perché gli venga addebitata la separazione. Ovviamente purché ciò venga provato in giudizio. A confermarlo la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12794/2021, con la quale è stato rigettato il ricorso del marito del quale la moglie ha dimostrato il tradimento avvenuto virtualmente.

I fatti

Il Tribunale di Pistoia pronunciava la separazione dei coniugi, addebitando la stessa all’uomo in quanto la moglie era riuscita a dimostrare, producendo le chat su WhatsApp, il tradimento dello stesso. La relazione extraconiugale veniva confermata anche da testimonianze rese in giudizio.

Il marito impugnava tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, la quale tuttavia confermava la sentenza emessa in primo grado e, dunque, l’addebito della separazione al marito ex art. 151 codice civile.

Ricorso in Cassazione

Non pago, il soccombente proponeva ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte territoriale, smentendo di essere il vero autore dei messaggi contenuti nelle chat e lamentando che gli indizi emersi nel procedimento non erano gravi, precisi e concordanti al punto da provare la relazione extraconiugale.

Decisione: per l’addebito della separazione è sufficiente il tradimento virtuale

La Suprema Corte rigetta il ricorso con ordinanza n. 12794/2021, ritenendo i motivi infondati

In primo luogo gli Ermellini si pronunciano sull’efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche, cioè delle chat. Per procedere al disconoscimento delle stesse – spiegano – e per far sì che il disconoscimento escluda la prova di un tradimento, è necessario che questo sia chiaro, circostanziato ed esplicito al punto da attestare che la chat non sia congrua alla verità fattuale.

Tuttavia, il ricorrente non è stato in grado di rendere un disconoscimento chiaro, esplicito e circostanziato. Le sue dichiarazioni, rese negli atti difensivi, nelle quali descrive di non essere l’autore dei messaggi e di non aver intrapreso alcuna relazione extraconiugale, non sono espressive di un disconoscimento. Tali affermazioni sono, infatti, generiche e non autosufficienti.

Inoltre – proseguono gli Ermellini – l’accertamento del giudice di prime cure si basa non su indizi ma su prove ben precise: le riproduzioni informatiche fornite dalla moglie e le testimonianze.

Non solo. Il tradimento è emerso anche da una confessione stragiudiziale resa dall’uomo nel corso della mediazione, esperita all’inizio e che poi ha avuto esito negativo.

Con questa decisione la Suprema Corte conferma l’orientamento prevalente secondo cui non è necessario che il tradimento sia carnale, essendo sufficiente anche quello virtuale ai fini dell’addebito della separazione. Purché l’altro coniuge riesca a provarlo. A questo fine sono sufficienti i sospetti di infedeltà (anche in base a messaggi virtuali, come nella specie), accompagnati da un comportamento equivoco del coniuge.

Per l’addebito della separazione basta provare il tradimento su WhatsApp del coniugeultima modifica: 2021-09-29T01:51:02+02:00da studiocassella
Reposta per primo quest’articolo
Posted in: Diritto di famiglia
Tagged:
cassazione, diritto, famiglia, sentenza, separazione

Articoli recenti

  • Separazione e divorzio: vietato imporre un percorso psicologico ai coniugi
  • Affidamento minore: non ascoltarlo viola il principio del contraddittorio
  • Assegno divorzile: va ridotto se la sede di lavoro dell’ex coniuge si avvicina a casa
  • Pronti 400 milioni per l’avvio e lo sviluppo di imprese femminili
  • Assegno unico per i figli: chi può beneficiarne?

Commenti recenti

  • goldraketatino1 su Bigenitorialità, Cassazione: “Cognome paterno anteponibile a quello della madre, anche se il padre riconosce il figlio anni dopo”
  • rubi12 su E’ reato prendere a parolacce la moglie: lo stabilisce la Cassazione con sent. 54053/2018

Archivi

  • maggio 2022
  • aprile 2022
  • marzo 2022
  • febbraio 2022
  • gennaio 2022
  • dicembre 2021
  • novembre 2021
  • ottobre 2021
  • settembre 2021
  • agosto 2021
  • luglio 2021
  • maggio 2021
  • aprile 2021
  • marzo 2021
  • febbraio 2021
  • gennaio 2021
  • dicembre 2020
  • novembre 2020
  • ottobre 2020
  • settembre 2020
  • agosto 2020
  • luglio 2020
  • giugno 2020
  • maggio 2020
  • aprile 2020
  • marzo 2020
  • febbraio 2020
  • gennaio 2020
  • dicembre 2019
  • novembre 2019
  • ottobre 2019
  • settembre 2019
  • agosto 2019
  • luglio 2019
  • giugno 2019
  • maggio 2019
  • aprile 2019
  • marzo 2019
  • febbraio 2019
  • gennaio 2019
  • dicembre 2018
  • novembre 2018
  • ottobre 2018

Categorie

  • Condominio
  • Convegni Studio Cassella
  • coronavirus
  • Diritto ambientale
  • Diritto civile
  • Diritto dei minori
  • Diritto del lavoro
  • Diritto di famiglia
  • Diritto digitale
  • Diritto penale
  • Diritto processuale
  • Novità fiscali
  • Novità normative
  • Responsabilità medica
  • Sentenze Cassazione
  • Sentenze Catania
  • Senza categoria
  • Tutela dei minori

Meta

  • Accedi
  • RSS degli articoli
  • RSS dei commenti
  • Vai a MyBlog

Iscriviti al blog

Iscriviti a questo blog per ricevere i post più recenti.

Ultime visite:




Su MyBlog trovi anche:

  • Notizie
  • Sport
  • Meteo
  • Viaggi
  • Motori
  • In Città
  • IN ITALIA
  • Top Trend
  • Video
  • Sapere
  • Cucina
  • Oroscopo
  • Aziende
  • Eventi
  • Home Page
  • Mail
  • Community
  • mail
  • community
  • Apri una nuova Mail
  • Trova nuovi amici
  • AIUTO
  • ESCI
  • Seguici su
TORNA A