È consentito l’accesso difensivo ai dati reddituali, patrimoniali e finanziari del coniuge, inseriti nella banca dati dell’anagrafe tributaria? Sì, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che sul punto ha deciso con sentenza n. 19 del 2020. Ciò indipendentemente dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ed indipendentemente dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.
Ma partiamo da un dato: cosa si intende per accesso difensivo?
Esso si verifica allorché la conoscenza di uno o più documenti amministrativi sia necessaria per curare o per difendere propri interessi giuridici. In tal caso l’accesso deve essere garantito al richiedente, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo).
La vicenda
In pendenza di un giudizio di separazione giudiziale, uno dei due coniugi avanzava all’Agenzia delle Entrate richiesta di accesso ed estrazione di copia di documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge, conservata nell’anagrafe tributaria. La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, negava l’accesso sia perché il controinteressato (l’altro coniuge) si era opposto, sia perché era necessaria l’autorizzazione del giudice della separazione.
Contro la pronuncia di diniego veniva proposto ricorso al Tar, che lo accoglieva. Secondo il Giudice amministrativo, in seno ad un giudizio di separazione o di divorzio, l’accesso ai dati fiscali, reddituali, patrimoniali e finanziari dell’altro coniuge è da ritenersi “oggettivamente utile” per difendere i propri interessi giuridici e va, pertanto, garantito. Veniva così ordinato all’Agenzia delle Entrate di esibire i documenti richiesti.
L’amministrazione soccombente proponeva appello al Consiglio di Stato, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata in quanto i dati reddituali, patrimoniali e finanziari del coniuge potevano essere accessibili solo previa autorizzazione del Giudice della causa principale, ai sensi dell’art. 492 bis Codice Procedura Civile. Inoltre, il rapporto di specialità intercorrente tra questa disciplina e quella dell’accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990, impedisce l’applicazione di quest’ultima.
I quesiti all’Adunanza Plenaria
Considerati i contrasti giurisprudenziali sul punto, il Consiglio di Stato ha sottoposto la questione all’Adunanza Plenaria. Anzitutto:
- i dati reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) possono essere qualificati atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 241/90?
- se sì, qual è il rapporto tra la disciplina di accesso agli atti e le norme processuali civilistiche sull’acquisizione dei documenti amministrativi al processo?
- in che modo va consentito l’accesso a tali dati? Nella forma della visione, dell’estrazione di copia o per via telematica?
La decisione
Il Consesso fornisce anzitutto la definizione di documento amministrativo, consistente in qualsiasi documento detenuto dalla Pubblica Amministrazione o anche da un soggetto privato alla stessa equiparato che riguardi un’attività di pubblico interesse svolta nel perseguimento di finalità di interesse generale.
In base a tale definizione anche i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, conservati nell’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate, sono da considerare documenti amministrativi e, in quanto tali, accessibili in ragione di tale loro qualità oggettiva (fatti salvi i casi espressi di esclusione previsti dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 l. 241/90).oki
Circa il secondo quesito, l’Adunanza ricorda che, nel caso di specie, si è in presenza di un accesso di natura difensiva, in cui la parte interessata deve dimostrare che gli atti ai quali vuole accedere sono necessari per la difesa di propri interessi giuridici. Ed è proprio tale natura difensiva che consente l’accesso senza la necessità della pendenza di una lite dinanzi al giudice.
Inoltre, gli ordini di esibizione previsti dalle norme processuali civilistiche (artt. 210 e 211 c.p.c.) hanno carattere residuale, cioè vanno impiegati solo quando il soggetto interessato non riesca ad acquisire i documenti in altri modi previsti dall’ordinamento (ex art. 22 ss. l. 241/90). Gli strumenti processualcivilistici, dunque, non precludono l’accesso documentale difensivo, né prima né durante un processo civile. Stesso discorso in rapporto ai poteri istruttori d’ufficio di acquisizioni documentali attribuiti al giudice ordinario nei procedimenti in materia di famiglia.
L’accesso documentale difensivo può, in definitiva, essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi nel processo civile (ex artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ) ed indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.
Circa l’ultimo quesito, l’accesso difensivo ai dati reddituali, patrimoniali e finanziari può essere esercitato mediante estrazione di copia. Produrre materialmente la copia di un documento in sede stragiudiziale o, a maggior ragione, in sede giudiziale è l’unico modo per difendere concretamente i propri interessi giuridici.