Un principio cardine del diritto di famiglia è quello di bi-genitorialità. Esso è volto a garantire che il figlio minore di genitori separati abbia un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi. Il che si traduce in tempi di frequentazione perfettamente paritetici del bambino con ciascuno di essi.
La giurisprudenza attua il principio di bi-genitorialità stabilendo l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori. Ma tale modello di affido implica necessariamente che il figlio trascorra lo stesso tempo con la madre e con il padre? No. Il Giudice deve valutare caso per caso e decidere sulla base del superiore interesse del minore. In altre parole, se frequentare i genitori in maniera paritetica danneggia in qualche modo il figlio, il Giudice deve stabilire tempi diversi di frequentazione.
È quanto ha affermato la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza n. 19323/2020, con la quale è stato stabilito che il bambino trascorra fine settimana alterni con i genitori: un fine settimana con la madre collocataria e quello successivo con il padre non convivente.
Ma vediamo perché.
In primo grado il Tribunale stabiliva l’affidamento condiviso del figlio di una coppia separanda, decidendo che questi trascorresse tutti i fine settimana con il padre.
La Corte d’Appello, adita dalla madre del bambino, modificava parzialmente le disposizioni del Giudice di primo grado, statuendo che il minore trascorresse fine settimana alterni con la madre e il padre. Motivo? Le abitazioni dei genitori erano troppo distanti e i continui spostamenti del figlio avrebbero pregiudicato i suoi studi, il suo riposo e la sua vita sociale. La Corte stabiliva altresì che, nei fine settimana in cui non avrebbe avuto il figlio con sé, il padre avrebbe potuto trascorrere con lui il martedì e il giovedì.
Tale decisione veniva tuttavia impugnata dall’uomo con ricorso in Cassazione. Questi, tra le altre cose, lamentava la violazione dell’art. 337 ter Codice Civile poiché, contrariamente a quanto deciso dalla Corte d’Appello, il criterio della bi-genitorialità e l’affidamento condiviso postulano la determinazione di tempi di frequentazione in misura tendenzialmente paritetica.
Decisione: l’affidamento condiviso non implica necessariamente tempi paritetici con entrambi i genitori
La Suprema Corte rigetta il ricorso con ordinanza n. 19323/2020. Secondo la Cassazione il principio di bi-genitorialità non produce alcun automatismo nella regolazione dei rapporti genitori-figli. Non in ogni caso, cioè, il Decidente deve stabilire tempi di frequentazione perfettamente o tendenzialmente uguali.
Il Giudice di merito deve valutare caso per caso e stabilire di volta in volta ciò che ritenga migliore per il bambino, più confacente alle sue esigenze, al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena. Senza trascurare il suo diritto ad avere una relazione piena con entrambi i genitori ed il diritto di questi ultimi a realizzare pienamente la loro relazione con il figlio.
Nella specie, far spostare il bambino ogni fine settimana presso la casa del padre, parecchio distante dall’abitazione della madre, gli avrebbe tolto molto tempo per studiare e riposare e lo avrebbe pregiudicato nei suoi rapporti sociali. Per questa ragione, è corretta la decisione della Corte d’Appello di stabilire che il figlio trascorra fine settimana alterni con la madre e con il padre.
Nell’interesse del minore, cioè, il Decidente può discostarsi dal principio tendenziale per cui i tempi di frequentazione siano paritari. Si tratta – conclude la Suprema Corte – di una valutazione discrezionale del Giudice di merito che, se sufficientemente motivata, rappresenta un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.