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Facebook, e-mail e software: si può ereditare un patrimonio digitale?

Published on 30 giugno 2020

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L’era digitale ha rivoluzionato la nostra vita, compreso il nostro patrimonio. Oggi non godiamo più di soli beni materiali (mobili e immobili) e immateriali (come i diritti d’autore su un’opera), ma anche di beni digitali. Sono tali, ad esempio, i documenti informatici di testo, le e-mail, le immagini, i video, i software, gli e-books, i beni compravenduti on-line e, in generale, qualsiasi dato che il defunto ha creato o sul quale vantava un diritto di proprietà esclusivo e assoluto.

Anche i beni digitali possono dividersi in patrimoniali e non patrimoniali. Rientrano tra i primi, ad esempio, le fotografie digitali scattate da un professionista o i programmi (software) elaborati da un programmatore. Questi hanno un valore economico, quindi possono essere venduti e comprati. Rappresentano, cioè, un bene sul mercato. I beni non patrimoniali sono, invece, quelli legati ad interessi individuali, affettivi, familiari e sociali. Sono tali, ad esempio, le fotografie digitali di famiglia, le e-mail o i profili sui social network.

Talvolta questi ultimi possono avere una valenza patrimoniale: si pensi agli influencer, che rappresentano un punto di riferimento per la comunità social e che, proprio per questo, riescono a vendere prodotti di aziende semplicemente indossandoli o usandoli. Un modo, insomma, per monetizzare tramite il proprio profilo social.

Il patrimonio digitale può essere ereditato?

Sì, o almeno in teoria. Il D. Lgs. n.101/2018, di recepimento del nuovo codice della privacy europeo (GDPR – Regolamento Ue 2016/679), prevede all’art. 2-terdecies che “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute (accesso ai dati, rettifica dei dati, cancellazione dei dati, limitazione all’utilizzo dei dati, portabilità dei dati, opposizione all’utilizzo dei dati, ndr) possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli  di protezione”.

Insomma, un vero e proprio testamento avente ad oggetto l’asset digitale.

Però…

Come si dice, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Nella pratica si potrebbe infatti incorrere in qualche inconveniente. Prendiamo come esempio il testamento, che per legge può essere redatto solo in forma cartacea. Il de cuius potrebbe scrivervi espressamente le credenziali (username e password) di un proprio account social per lasciarle in eredità a qualcuno. Ma che accadrà quando il testamento sarà reso pubblico? Verrà meno la segretezza delle credenziali, con la conseguenza che chiunque potrebbe servirsene per appropriarsi del contenuto che proteggono (profilo, foto, video, chat ecc.).

Stesso problema con il legato di password. Si tratta di un istituto atipico, tramite il quale il testatore attribuisce direttamente le credenziali al legatario, che acquisisce i diritti su ciò che esse custodiscono. Ma anche in tal caso la password sarebbe a disposizione di tutti una volta che il legato viene reso pubblico.

Come fare allora?

Un istituto che può ovviare agli inconvenienti è il mandato post mortem.  Questo è un vero e proprio contratto inter vivos in base al quale il mandatario si obbliga, alla morte del mandante, a compiere determinati atti giuridici per suo conto. Questi consistono in un’attività materiale oppure in un atto esecutivo rispetto ad una attribuzione patrimoniale già realizzatasi in vita.

Attenzione però. Il mandatario non potrà compiere atti a contenuto patrimoniale (si pensi alla consegna di credenziali di un account exchange, cioè aziendale). In tal caso, secondo la dottrina, il mandato sarà nullo ex art. 458 Codice Civile, che vieta i cd. patti successori.

Altra figura che fa al caso nostro è quella dell’esecutore testamentario, che può gestire il trasferimento dell’asset digitale agli eredi. L’unico problema si porrebbe nel caso in cui questi rinunci all’incarico, con la conseguenza che le volontà del de cuius resterebbero inattuate.

Siti on line dove gestire l’eredità digitale

In attesa che il legislatore e la giurisprudenza intervengano per colmare le lacune, sono state sviluppate vere e proprie piattaforme on line che permettono di gestire l’eredità digitale. Si pensi ad eMemory o ad eLegacy. Queste consentono di creare e sottoscrivere, tramite documenti informatici e firme elettroniche, un mandato post mortem exequendum con il quale conferire al mandatario (cioè alla società sviluppatrice della piattaforma) un incarico per l’esecuzione delle attività di consegna o di cancellazione che l’utente avrà previsto per ciascun cespite del proprio patrimonio digitale.

Facebook, e-mail e software: si può ereditare un patrimonio digitale?ultima modifica: 2020-06-30T14:10:19+02:00da studiocassella
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Posted in: Diritto civile, Diritto digitale
Tagged:
diritto, eredità, patrimonio, socialnetwork, testamento

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