Studio Legale Cassella

Blog di informazione giuridica

Garante per la privacy: niente più consenso informato per finalità di cura

Published on 27 marzo 2019

consenso_informato

Con il Regolamento Ue 2016/679, l’Unione Europea ha riformato la normativa sul trattamento e la circolazione dei dati personali delle persone fisiche. Si tratta del GDPR  (General Data ProtectionRegulation), che ha rivoluzionato anche l’ambito medico-sanitario.
Effetto della piena applicazione del GDPR anche in Italia è stata la modifica del d. lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy) ad opera del d. lgs. 101/2018, le cui norme sono state interpretate in via autentica dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali proprio di recente, con provvedimento n.55 del 7 marzo 2019.

Ma quali sono le novità?

Il Garante, richiamando l’art. 9 del GDPR, anzitutto precisa che il trattamento dei dati sulla salute è consentito solo se:

  • il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri;
  • è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (es. protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero);
  • è necessario per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (di seguito“finalità di cura”).

In caso contrario è vietato trattare i dati relativi alla salute.

Una novità importantissima riguarda proprio i trattamenti necessari per finalità di cura, ossia quelli essenziali per il raggiungimento di finalità esplicitamente connesse alla cura della salute. Per questi ultimi non è più necessario il consenso informato del paziente. Motivo? Essi vengono effettuati da professionisti sanitari soggetti al segreto professionale, sui quali grava a priori il divieto di divulgare informazioni sulla salute dei propri pazienti.

Così si legge nel provvedimento del Garante: “I trattamenti per finalità di cura sono propriamente quelli effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza. Diversamente dal passato il professionista sanitario, soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall’interessato indipendentemente dalla circostanza che operi in qualità di libero professionista (presso uno studio medico) ovvero all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata”.

L’obbligo del consenso informato resta, invece, per i trattamenti attinenti solo in senso lato alla cura della persona, ma non strettamente necessari. A titolo esemplificativo:

  • trattamenti connessi all’utilizzo di App mediche, attraverso le quali autonomi titolari raccolgono dati, anche sanitari dell’interessato;
  • trattamenti preordinati alla fidelizzazione della clientela (es. dalle farmacie);
  • trattamenti effettuati in campo sanitario da persone giuridiche private per finalità promozionali o commerciali (es. promozioni su programmi di screening);
  • trattamenti effettuati da professionisti sanitari per finalità commerciali o elettorali;
  • trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico.

Insomma, niente più consenso per finalità di cura. Esso servirà solo per la refertazione online, per il dossier sanitario elettronico e per quant’altro riguardi solo in senso lato la salute del paziente.

Garante per la privacy: niente più consenso informato per finalità di curaultima modifica: 2019-03-27T13:38:26+01:00da studiocassella
Reposta per primo quest’articolo
Posted in: Diritto digitale, Novità normative
Tagged:
datipersonali, digitale, dirittodigitale, DPO, garanteprivacy, GDPR, privacy, regolamento, UnioneEuropea

Articoli recenti

  • Separazione e divorzio: vietato imporre un percorso psicologico ai coniugi
  • Affidamento minore: non ascoltarlo viola il principio del contraddittorio
  • Assegno divorzile: va ridotto se la sede di lavoro dell’ex coniuge si avvicina a casa
  • Pronti 400 milioni per l’avvio e lo sviluppo di imprese femminili
  • Assegno unico per i figli: chi può beneficiarne?

Commenti recenti

  • goldraketatino1 su Bigenitorialità, Cassazione: “Cognome paterno anteponibile a quello della madre, anche se il padre riconosce il figlio anni dopo”
  • rubi12 su E’ reato prendere a parolacce la moglie: lo stabilisce la Cassazione con sent. 54053/2018

Archivi

  • maggio 2022
  • aprile 2022
  • marzo 2022
  • febbraio 2022
  • gennaio 2022
  • dicembre 2021
  • novembre 2021
  • ottobre 2021
  • settembre 2021
  • agosto 2021
  • luglio 2021
  • maggio 2021
  • aprile 2021
  • marzo 2021
  • febbraio 2021
  • gennaio 2021
  • dicembre 2020
  • novembre 2020
  • ottobre 2020
  • settembre 2020
  • agosto 2020
  • luglio 2020
  • giugno 2020
  • maggio 2020
  • aprile 2020
  • marzo 2020
  • febbraio 2020
  • gennaio 2020
  • dicembre 2019
  • novembre 2019
  • ottobre 2019
  • settembre 2019
  • agosto 2019
  • luglio 2019
  • giugno 2019
  • maggio 2019
  • aprile 2019
  • marzo 2019
  • febbraio 2019
  • gennaio 2019
  • dicembre 2018
  • novembre 2018
  • ottobre 2018

Categorie

  • Condominio
  • Convegni Studio Cassella
  • coronavirus
  • Diritto ambientale
  • Diritto civile
  • Diritto dei minori
  • Diritto del lavoro
  • Diritto di famiglia
  • Diritto digitale
  • Diritto penale
  • Diritto processuale
  • Novità fiscali
  • Novità normative
  • Responsabilità medica
  • Sentenze Cassazione
  • Sentenze Catania
  • Senza categoria
  • Tutela dei minori

Meta

  • Accedi
  • RSS degli articoli
  • RSS dei commenti
  • Vai a MyBlog

Iscriviti al blog

Iscriviti a questo blog per ricevere i post più recenti.

Ultime visite:




Su MyBlog trovi anche:

  • Notizie
  • Sport
  • Economia
  • Donne
  • Meteo
  • Viaggi
  • Motori
  • In Città
  • IN ITALIA
  • Top Trend
  • Video
  • Sapere
  • Cucina
  • Oroscopo
  • Aziende
  • Eventi
  • 1254
  • Home Page
  • Mail
  • Community
  • mail
  • community
  • Apri una nuova Mail
  • Trova nuovi amici
  • AIUTO
  • ESCI
  • Seguici su
TORNA A