In Parlamento si torna a parlare di legittima difesa. Il governo, infatti, ha proposto un disegno di legge già approvato al Senato lo scorso 24 ottobre ed atteso in questi giorni a Montecitorio per l’approvazione definitiva alla Camera.
Ma andiamo con ordine. L’articolo 52 codice penale, sulla legittima difesa, stabilisce che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Che vuol dire proporzionalità tra difesa e offesa?
Vuol dire che il danno provocato dalla reazione difensiva non dovrà mai superare quello provocato dall’aggressore. Sarà il giudice a stabilire se la proporzione sussista o meno, valutando tutta una serie di circostanze: l’esistenza di un pericolo attuale o di un’offesa ingiusta; i mezzi di reazione a disposizione dell’aggredito e il modo in cui ne ha fatto uso; il contemperamento tra l’importanza del bene minacciato dall’aggressore e del bene leso da chi reagisce.
Dunque la valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice.
E in caso di violazione di domicilio (art. 614 codice penale)?
In questi casi – stabilisce l’art. 52 codice penale (al domicilio viene equiparato ogni luogo dove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale) – il rapporto di proporzione tra difesa e offesa sussiste se taluno legittimamente presente in uno di questi luoghi usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
- la propria o la altrui incolumità;
- i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
Esempio: il sig. Mario si trova in casa sua e c’è il pericolo che qualcuno aggredisca nell’immediato lui o un suo familiare. Se il sig. Mario reagisce con un’arma regolarmente detenuta, la difesa è proporzionata all’offesa.
Anche in questo caso, però, sarà il giudice a stabilire in via definitiva se la proporzionalità sussista o meno, in base alla valutazione delle circostanze del caso ed al suo libero convincimento.
Cosa cambia con la riforma?
La riforma modifica l’articolo 52, 2° comma, codice penale in questo modo: nei casi di violazione di domicilio (o dove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale) sussiste sempre il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno di questi luoghi usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
- la propria o la altrui incolumità;
- i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
Viene introdotta la parola “sempre”. Ciò significa che in caso di violazione di domicilio la difesa si considera “sempre” proporzionata all’offesa. La previsione dunque elimina ogni margine di discrezionalità da parte del giudice nella valutazione della proporzionalità.
Modificato anche l’art. 55 codice penale, sull’eccesso colposo di legittima difesa. La norma stabilisce che in caso di superamento “colposo” dei limiti della legittima difesa si applicano le pene previste per i delitti colposi (se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo).
Ad essa viene aggiunto un secondo comma in base al quale, in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, non è comunque punibile chi, avendo commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Aumentano inoltre le pene per i casi di violazione di domicilio, furto in abitazione, scippo e rapina.
Modifiche anche alla disciplina codicistica (art. 2044 codice civile) e in materia di patrocinio a spese dello Stato.
Adesso la parola spetta alla Camera dei deputati.