Dal prossimo 1° novembre cambieranno le regole per i contratti a termine. La legge n. 96/18 (che ha convertito il decreto legge n. 87/2018 meglio noto come “Decreto Dignità”) introduce infatti nuove norme in tema di assunzioni e rinnovi dei contratti, costringendo aziende e liberi professionisti a valutare sia i rapporti di lavoro in essere che quelli pronti per essere avviati.
E’ chiaro lo scopo del governo: la lotta al precariato, alla delocalizzazione delle aziende e alla ludopatia.
Ottobre 2018, 24.
foto da: https://www.progedil90.it/blog/
Ma vediamo nel dettaglio quali saranno le modifiche:
- massimo 24 mesi di durata per tutti i rapporti intercorsi con il medesimo datore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (in luogo del precedente limite di 36 mesi imposto dal Jobs Act);
- limite di 4 proroghe nell’arco di 24 mesi (al posto delle 5 imposte dal precedente regime);
- Al superamento dei 12 mesi, sia per effetto di un unico contratto che di una o più proroghe, il rapporto dev’essere giustificato da apposite esigenze aziendali.
Sarà il datore di lavoro a dover allegare le specifiche esigenze aziendali che giustificano l’assunzione o il rinnovo del contratto per un periodo pari o superiore ai 24 mesi: sono le cosiddette “causali”.
Deve trattarsi di:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze legate alla sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
La mancata indicazione della causale sarà sanzionata con la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato.
Importante: il Decreto Dignità si applicherà anche al rinnovo di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018 (14 luglio 2018) e pertanto soggetti al precedente regime del Jobs Act (D.lgs. n. 81/15) che prevedeva:
- massimo 36 mesi di durata per tutti i rapporti a termine intercorsi con il medesimo datore di lavoro;
- limite di 5 proroghe nell’arco di 36 mesi;
- assenza di qualsiasi causale che giustificasse l’avvio o il rinnovo del contratto.
La lettura della norma si è già prestata a molteplici interpretazioni, soprattutto sul valore assunto dalle esigenze aziendali che il datore di lavoro può (deve) allegare. C’è chi ritiene che tale “causale” possa inflazionare il contenzioso giudiziario in tema di lavoro. Non resta che attendere la definitiva entrata in vigore della nuova normativa.