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Studente fuori sede di genitori separati: a chi va la casa coniugale? La Corte d’Appello di Catania risolve ogni dubbio.

Published on 16 ottobre 2018

Quanti giovani decidono di partire dopo il diploma, per proseguire gli studi in un’altra città o all’estero?
Capita sempre più spesso e anche i genitori separati o divorziati devono fare i conti con questa decisione. Non soltanto sul piano affettivo ma anche su quello propriamente giuridico: i viaggi di partenza e di rientro a casa da chi vanno pagati? A chi spetta la casa coniugale quando il figlio maggiorenne non coabita più con nessuno dei due genitori?

45165781 - close-up of judge holding gavel with house model at desk
Ottobre 16, 2018.
foto da: http://melodefarias.com/

E proprio a quest’ultima domanda, recentemente, i giudici hanno risposto diversamente rispetto al passato. Il punto di partenza sta nel concetto di convivenza.
Fino al 2017, ai fini dell’assegnazione della casa coniugale, la nozione di convivenza rilevante a tali effetti comportava la stabile dimora del figlio presso l’abitazione, con sporadici allontanamenti per brevi periodi (Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 luglio 2013 n. 18075 e Cass. Civ., sez. I. sentenza 22 marzo 2012 n. 4555).
Il saltuario ritorno a casa per i fine settimana (come avviene quando il figlio studia fuori) configurava un rapporto di mera ospitalità e non garantiva a nessuno dei coniugi il diritto all’assegnazione dell’abitazione familiare.

I giudici della Cassazione hanno, però, ribaltato il concetto di convivenza e, di conseguenza, l’orientamento sulla casa coniugale.
Con ordinanza 7 giugno 2017 n. 14241 la Suprema Corte ha deciso che: “la circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l’abitazione del genitore, atteso che la coabitazione può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non  brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile”.

La Corte d’Appello di Catania ha preferito seguire l’indirizzo più recente in un caso analogo.
Nella specie, il figlio di una coppia separata raggiungeva da poco la maggiore età e iniziava a frequentare l’università in Spagna, assentandosi per periodi non brevi dalla casa familiare. Il diciannovenne, durante il primo anno, era rientrato in città solo per Natale, Pasqua e qualche giorno delle vacanze estive.
Sulla base di detta circostanza, il padre contestava, in sede di reclamo all’ordinanza presidenziale, l’assegnazione della casa familiare alla moglie, in quanto non sussisteva più un rapporto di convivenza con il figlio maggiorenne e ormai studente all’estero.

Il collegio etneo interpellato, tuttavia, non accoglieva la domanda del padre e confermava l’assegnazione della casa coniugale alla moglie lavoratrice. La Corte, infatti, ha osservato: “il godimento della casa familiare può essere attribuito ad uno dei coniugi, tenendo conto dell’interesse dei figli; ciò significa che la casa può essere assegnata in favore del genitore col quale vive il figlio prevalentemente secondo quanto dispone l’art. 337 sexies c.c. e ciò a prescindere dalla proprietà dell’immobile.” Nel caso sottoposto alla Corte d’Appello l’immobile era una villa di proprietà di entrambi i coniugi, circostanza da cui nelle aule giudiziarie spesso si prescinde.
Ha continuato la Corte: “Presupposto per l’assegnazione dell’immobile adibito a casa coniugale è la coabitazione con il figlio. Nel caso in esame, anche se il diciannovenne frequenta l’università fuori, il rapporto di convivenza con la madre deve ritenersi sussistente.”

Ma la domanda è: fermo il diritto del figlio a rientrare nella casa familiare di sempre, perché, se quest’ultimo vive stabilmente all’estero, ritenere sussistente la convivenza con la madre ed assegnarle la casa coniugale? Perché, invece, non riconoscere solo al figlio il diritto all’assegnazione?

Studente fuori sede di genitori separati: a chi va la casa coniugale? La Corte d’Appello di Catania risolve ogni dubbio.ultima modifica: 2018-10-16T17:24:19+02:00da studiocassella
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Posted in: Diritto di famiglia
Tagged:
assegnazione, casaconiugale, cassazione, catania, convivenza, corteappello, fuorisede, studente

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