La Cassazione, con il decreto n. 47 del 31 marzo 2020, ha reso note le ultime modifiche ai procedimenti civili e penali che si tengono dinanzi ad essa, mentre con la relazione n. 28 dell’1 aprile 2020 ha segnalato la problematica relativa al deposito telematico degli atti, descrivendo i cambiamenti apportati al processo civile.
Riorganizzare le attività dal 16 aprile al 30 giugno
Il decreto 47/2020 anzitutto ribadisce la necessità di riorganizzare le attività dal 16 aprile al 30 giugno ed emanare le misure a ciò finalizzate. Questo considerato il rinvio delle udienze fino al 15 aprile per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria legata al Coronavirus e il conseguente svolgimento dell’attività giurisdizionale da remoto, come regolamentata dalla deliberazione del CSM n. 1866/2020.
Novità per i procedimenti civili
Il decreto apporta inoltre diverse modifiche ai procedimenti civili:
- sono rinviate a nuovo ruolo dopo il 30 giugno 2020 le cause fissate per la trattazione in pubblica udienza e quelle per la trattazione in adunanza camerale fino al 31 maggio, tranne quelle indicate dall’art. 83 comma 3 del d.l n. 18/2020, che varranno fissate con priorità;
- dall’11 al 31 maggio 2020 le Sezioni Unite e quelle civili possono tenere un’udienza camerale per ogni sezione e per ogni sottosezione della Sesta, per trattare i procedimenti fissati per i quali gli avvisi alle parti sono già stati comunicati o possono essere comunicati in tempi che consentano alle parti il rispetto dei termini loro concessi dalla legge;
- dal primo al 30 giugno si possono fissare due udienze camerali al mese per ogni sezione, ad accezione della Sesta, che può fissarne fino a 5. Il decreto indica inoltre il calendario settimanale di dette udienze.
Novità per i procedimenti penali
Per quanto riguarda il settore penale sono invece previste le seguenti novità:
- i procedimenti fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio fino al 15 aprile 2020 sono rinviati d’ufficio e fuori udienza a data posteriore al 30 giugno 2020, ad accezione di quelli stabiliti dall’art. 83 comma 3 del d.l. n. 18/2020;
- ai Presidenti titolari il compito d’individuare non più di un’udienza a settimana per trattare i procedimenti nei quali, nel periodo fino al 15 aprile, scadono i termini di cui all’art 304 c.p.p. e quelli per i quali i difensori degli imputati hanno richiesto a mezzo pec, la trattazione nel temine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto n. 47 sul sito ufficiale;
- i procedimenti in udienza e in camera di consiglio già fissati nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno sono rinviati d’ufficio o fuori udienza a data successiva al 30 giugno, a eccezione di quelli previsti dall’art. 83 comma e dl. n. 18/2020, salvo eccezioni. Fissato anche in sede penale il calendario settimanale per determinate udienze;
- limiti al numero di udienze che possono essere fissate nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 e calendario delle udienze per ogni sezione.
La Cassazione detta poi regole comuni per i procedimenti civili e penali e si riserva la possibilità di disporre ulteriori modifiche in base alla evoluzione dell’epidemia Covid-19.
Impossibilità deposito telematico
Con la relazione n. 28 dell’1 aprile 2020 l’Ufficio del Massimario fa presente che nei processi civili in sede di Cassazione non è possibile procedere alla trasmissione e al deposito telematico degli atti di parte e del giudice, diversamente da quanto consentito nelle sedi di merito civili, di primo grado e d’appello.
Tuttavia, il Governo sta presentando un maxi-emendamento che prevede l’introduzione del comma 11-bis all’art. 83. Questo stabilirebbe che, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche e la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
In ogni caso il Primo Presidente, anche se solo in via temporanea (fino al 30 giungo 2020), può autorizzare le parti a depositare i propri scritti difensivi (memorie ex artt. 378, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c) a mezzo pec (d.lgs. n. 68/2005), come hanno stabilito i decreti del Primo Presidente n. 36 e n. 47 del 2020, prima per il settore penale e poi per quello civile che permettono ai difensori di “far pervenire alla Corte motivi aggiunti e memorie a mezzo pec”.
Fonte foto: altalex.com