Studio Legale Cassella

Emergenza e assegno di mantenimento: sì alla riduzione se la crisi reddituale è stabile ed effettiva


L’emergenza Covid19 ha portato con sé una crisi economica profondissima. In Italia molti lavoratori in Cassa integrazione aspettano ancora di ricevere il sussidio, altri di ricevere il bonus per gli autonomi. In crisi anche le imprese, destinatarie per questa ragione di agevolazioni e crediti d’imposta nei confronti dello Stato.

L’allarme si è ripercosso anche sulle relazioni familiari. Quanti uomini o quante donne oggi hanno difficoltà a versare l’assegno di mantenimento o quello divorzile all’ex o ai figli non economicamente autosufficienti? La gran parte. E si badi bene: la difficoltà economica non giustifica il mancato pagamento del contributo di mantenimento, perché ciò costituirebbe reato. L’art. 570 del Codice penale contempla infatti il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare. In tal caso, dunque, l’obbligato non può esimersi dal versare l’assegno, ma deve chiederne una modifica.

Come fare? Anzitutto, chi è tenuto al versamento può chiedere all’ex di raggiungere un accordo di riduzione o di sospensione temporanea del pagamento.

In assenza di accordo, però, l’obbligato, che abbia subito una riduzione del reddito, può chiedere una modifica delle condizioni economiche stabilite a suo tempo dal Giudice con la sentenza di separazione o di divorzio. Attenzione però: questa è legittima solo se la riduzione del reddito del richiedente sia stabile ed effettiva. Non è sufficiente una riduzione solo momentanea.

La modifica può essere raggiunta tramite un accordo di negoziazione assistita, che contempla l’intervento degli avvocati degli ex coniugi.In alternativa bisogna adire il Tribunale.

L’obbligato dovrà, cioè, presentare istanza di modifica delle condizioni economiche fissate in sentenza. Il ricorso va depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del beneficiario dell’assegno e deve contenere lo stato di famiglia, il certificato di residenza dei coniugi e la copia autentica del provvedimento che regola gli oneri di cui si chiede la modifica.

Sarebbe bene allegare anche documenti che illustrino le cause della crisi reddituale dell’obbligato (es: dichiarazione dei redditi 2019 e 2020, dichiarazione del commercialista, lettera di licenziamento/riduzione orario di lavoro ecc.). Il Tribunale potrà così valutare la situazione economica del richiedente con dati alla mano e fissare l’udienza di discussione, da trattare in camera di consiglio, in tempi brevi.
A tal fine sarebbe auspicabile esplicitare che la causa è urgente e non procrastinabile, altrimenti rischia di essere trattata in autunno.

Attenzione però: come stabilito dalla Cassazione con sentenza 23441/2013, l’eventuale riduzione dell’assegno non comporta il diritto alla restituzione delle somme eccedenti versate nei mesi precedenti.

 

Fonte foto: altalex.com

Emergenza e assegno di mantenimento: sì alla riduzione se la crisi reddituale è stabile ed effettivaultima modifica: 2020-06-03T00:52:44+02:00da
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