Studio Legale Cassella

L’assegno di mantenimento va aumentato se crescono le esigenze dei figli


Man mano che i figli crescono, aumentano le loro esigenze. Necessitano di vestiti nuovi, di altri libri e cominciano a fare sport. Per questa ragione, l’assegno di mantenimento che uno dei due genitori è tenuto a versare all’altro in favore della prole non può restare immutato in eterno.

A fronte delle nuove esigenze dei figli, ai sensi dell’art. 155 Codice Civile i coniugi hanno il diritto di chiedere “in ogni tempo” la revisione del contributo di mantenimento. È la regola del “rebus sic stantibus” per cui il progredire dell’età dei figli giustifica un incremento dell’assegno in loro favore. Ciò anche se la situazione reddituale e patrimoniale del genitore obbligato è rimasta immutata, purché l’incremento dell’assegno rientri pur sempre nella sua capacità economica.

Si può ritenere che la crescita dei figli sia un evento prevedibile già al momento della separazione o del divorzio e che, pertanto, non possa cambiare gli equilibri patrimoniali dei coniugi? No. Il genitore obbligato non può eccepirlo. La qualità e la quantità delle esigenze dei figli non possono essere previste già in sede di separazione o divorzio. Vanno considerate circostanze sopravvenute e come tali legittimano delle modifiche. In questo caso non opera il regime a cui sono sottoposti i provvedimenti patrimoniali tra i coniugi.

Tale principio va comunque utilizzato in maniera ragionevole e non può essere strumentalizzato dal coniuge avente diritto per ottenere provvedimenti non equi. Ad esempio, non può essere ammessa, se non eccezionalmente, una richiesta di aumento dell’assegno dopo un brevissimo lasso di tempo dall’ultimo provvedimento che abbia deciso sul mantenimento.

Le esigenze attuali dei figli giustificano, dunque, un incremento del contributo. L’interesse morale e materiale degli stessi rappresenta il criterio guida che il Giudice deve seguire ai fini di questa rivalutazione. Le esigenze non possono dirsi legate soltanto al profilo alimentare, ma anche a quello abitativo, sanitario, scolastico, sociale, sportivo, di assistenza morale e materiale e di supporto alle inclinazioni e attitudini della prole. Tutto quanto concerne la cura e l’educazione.

L’assegno di mantenimento va aumentato se crescono le esigenze dei figliultima modifica: 2020-05-12T14:35:58+02:00da
Reposta per primo quest’articolo