Studio Legale Cassella

Separazione e divorzio: libero accesso al conto in banca dell’ex


Via libera all’accesso al conto corrente del coniuge in via di separazione o divorzio. A stabilirlo è il Consiglio di Stato con le sentenze 5345/2019 e 5347/2019. D’ora in poi l’Agenzia delle Entrate dovrà permettere al ricorrente di accedere all’anagrafe tributaria dell’ex coniuge senza l’autorizzazione preliminare del giudice civile, a due condizioni: l’indicazione specifica dei documenti e l’interesse attuale del ricorrente (che in questo caso prevale sul diritto alla riservatezza).

L’unico modo per eseguire detto controllo, infatti, è chiedere al giudice istruttore di ordinare alla PA l’esibizione dei documenti fiscali dell’ex consorte, così da poterne conoscere la situazione reddituale e patrimoniale. Ma cosa fare se il giudice rigetta l’istanza? Da qui l’apertura del Consiglio di Stato, grazie anche alla riforma della legge n. 241/1990, che considera prevalente il diritto di accesso su quello alla riservatezza.

Prima vicenda: i documenti devono essere specificamente indicati.

La prima vicenda inizia con la richiesta da parte di una donna, in seno a un giudizio di separazione, di accedere ai documenti fiscali e tributari dell’ex coniuge presso l’Agenzia delle Entrate.  Dopo il rigetto dell’istanza da parte del giudice istruttore, la ricorrente si rivolge al Tar di Milano. Per il Tribunale, tuttavia, solo il giudice istruttore può ordinare alla PA l’esibizione dei documenti.

L’ex moglie, dunque, impugna la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, facendo leva su un precedente di questo Collegio: “Le norme relative al diritto di accesso disciplinano un istituto che ha una portata generale, essendo esercitabile ogniqualvolta vi sia un interesse strumentale, serio e non emulativo, personale e connesso ad una situazione di cui l’istante è portatore qualificato dall’ordinamento come meritevole di tutela.”

Il Consiglio di Stato sezione IV, tuttavia, con sentenza n. 5345/2019 respinge l’appello poiché, a prescindere dalla fondatezza della domanda dell’ex moglie, essa non è circostanziata nel descrivere la documentazione richiesta. La domanda, infatti, così formulata costringerebbe l’Agenzia a un’attività di ricerca ed elaborazione dati troppo dispendiosa, anche in termini di tempo.

In ogni caso l’orientamento del Consiglio di Stato è chiaro: se i documenti sono specificamente indicati, il coniuge può accedere agli atti da cui emergono i dati reddituali e patrimoniali dell’ex senza la previa autorizzazione del giudice istruttore.

Seconda vicenda: l’interesse all’accesso è attuale fino alla conclusione del giudizio di separazione.

La seconda vicenda inizia, come la precedente, con una richiesta di accesso agli atti avanzata da una donna nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per conoscere la situazione patrimoniale e reddituale del marito con il quale è in corso un giudizio di separazione. Dopo il rigetto dell’istanza ad opera del giudice istruttore, prima, e della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, poi, la donna si rivolge al Tar di Milano. Il Tribunale, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile e in parte lo respinge per carenza di interesse della ricorrente, stante quello preminente alla riservatezza del coniuge e l’assenza dei requisiti di concretezza e attualità della richiesta.

La donna a questo punto appella la sentenza al Consiglio di Stato, che accoglie la sua impugnazione con sentenza n. 5347/2019.

Per il Collegio “La richiesta di accesso relativa ai documenti fiscali del coniuge permane in pendenza della conclusione definitiva del giudizio di separazione e dell’esperimento di altre azioni allo stesso riferite, ancor più se si considera che l’accertamento delle reali condizioni economiche del coniuge non è stata completamente compiuta (ordinanza del Presidente del Tribunale n. 13 del 18 settembre 2017 nella quale si sottolinea l’esigenza di approfondimenti istruttori nel prosieguo del giudizio e che le determinazioni economiche sono state assunte in assenza della documentazione fiscale del coniuge della appellante).”

Il Consiglio ritiene non soltanto attuale la richiesta della donna, ma anche sufficientemente specificata. E chiarisce inoltre: “sulla necessaria autorizzazione all’accesso ai documenti da parte del giudice del procedimento di separazione, in ragione del combinato disposto dell’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell’art. 492 bis cod. proc. civ., va evidenziato che le disposizioni richiamate, che prevedono l’applicabilità delle modalità di ricerca telematica anche quando l’autorità giudiziaria deve adottare un provvedimento in materia di famiglia, costituiscono un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione già previsto dal codice di procedura civile ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ma non rappresentano un ostacolo al diritto di accesso ai documenti in possesso dell’Agenzia delle Entrate”.

Dette norme, cioè, non derogano alla disciplina sull’accesso agli atti presenti nelle banche dati della PA, ma ampliano semplicemente i poteri istruttori del giudice nei procedimenti in materia di famiglia. La disciplina che consente al cittadino di accedere autonomamente agli atti e quella che riconosce al giudice istruttore il potere di ordinare l’esibizione dei documenti alla PA sono complementari ed entrambe possono essere utilizzate per ottenere i dati necessari a istruire un procedimento in materia di famiglia.

Da qui l’accoglimento del ricorso e l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di far prendere visione ed estrarre copia alla ricorrente dei documenti indicati nella richiesta.

 

Fonte foto: quotidianogiuridico.it

Separazione e divorzio: libero accesso al conto in banca dell’exultima modifica: 2020-01-28T01:11:53+01:00da
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