Studio Legale Cassella

La figlia sceglie di non vedere il padre? La madre non ha colpa

Il padre che la figlia rifiuta di vedere dopo la separazione dei genitori non ottiene i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. contro l’altro genitore se si attesta che la ragazza, quasi maggiorenne, abbia scelto in maniera autonoma senza alcun condizionamento da parte della madre.

Lo ha deciso la Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza n. 27207/2019, rigettando il ricorso di un padre separato contro il provvedimento che disponeva l’affido condiviso della figlia, che vive con la madre, e la sospensione degli incontri con il padre per alcuni mesi.

L’art. 709 ter c.p.c. – ricordiamo – prevede che, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice possa non solo modificare i provvedimenti in vigore, ma anche ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento danni o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa.

Il Tribunale di Torino, più volte adito dal padre per far rivedere le condizioni della separazione e ottenere contro l’ex moglie i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c., con decreto ha evidenziato che la figlia viveva con la madre una quotidianità adeguata alla sua età che non intendeva modificare e rifiutava di incrementare gli incontri con il padre per una scelta personale e non perché plagiata dalla madre.

Contro questo provvedimento l’uomo ha proposto reclamo alla Corte d’Appello di Torino, ritenendo che il suo ruolo di padre fosse stato osteggiato dalla ex moglie, indicata come responsabile di comportamenti denigratori nei suoi confronti mirati a far allontanare la figlia da sé.

Il Collegio, tuttavia, ha rigettato il reclamo rilevando che il difficile rapporto padre-figlia, acuitosi nel tempo (la figura paterna era vista dalla ragazza come perturbatrice del suo equilibrio e fonte di ansietà), non era stato determinato dalla opera denigratoria della madre (peraltro non dimostrata da lui).

Contro questo provvedimento il padre propone ricorso in Cassazione. La Suprema Corte rigetta il ricorso.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello di Torino “ha valutato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio e delle relazioni dei Servizi sociali, sia i comportamenti delle parti antagoniste, sia l’atteggiamento assunto dalla minore (divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di legittimità) nei confronti del padre, riconducibile alla sua volontà e non ad un plagio perpetrato dalla madre”.

“La Corte – continua la Cassazione – ha tenuto conto dei fatti rilevanti nella vicenda […] e li ha ritenuti non idonei a dimostrare la fondatezza della domanda del ricorrente ex art. 709 ter c.p.c.”.

Gli Ermellini, dunque, confermano quanto disposto dalla Corte d’Appello di Torino.

 

La figlia sceglie di non vedere il padre? La madre non ha colpaultima modifica: 2019-11-05T15:05:48+01:00da
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