Studio Legale Cassella

Anche se probabilmente soffrirà, bisogna rimpatriare il minore: il Tribunale dei minorenni di Messina in un recente caso

MESSINA – Il giudice, nel disporre sulla domanda di rimpatrio di un minore (presentata dal p.m. ai sensi dell’art. 7 della legge n. 64/1994), non può dar peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale del bimbo dovuti al distacco dalla madre “a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore”.

Questo il principio ribadito dal Tribunale dei minorenni di Messina con un recentissimo decreto in tema di minori lo scorso 17 giugno (che ha richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 6081/2006).

I Giudici del collegio siciliano hanno così tutelato le istanze di un uomo volte al rimpatrio in Finlandia del figlio minore, nato da una relazione con una donna che aveva poi portato con sé in Italia il piccolo.

A nulla sono valse le considerazioni del fatto che il minore si fosse integrato da due anni nel contesto italiano, come attestato anche dai servizi sociali territoriali; né è valso eccepire il concreto disinteresse da parte del padre nel corso dei pochi anni di vita del minore (la madre invero – a dire dei servizi sociali territorialmente competenti – l’aveva curato in modo encomiabile).

La prevedibile sofferenza per il distacco dalla figura materna non è stata ritenuta sufficiente per i giudici messinesi per negare il rimpatrio: non esistono – secondo il Tribunale – pericoli psichici o situazioni di intollerabilità per il minore.

Anzi, conclude il Tribunale “deve ritenersi che il minore, nel tempo, certamente si avvantaggerà della ripresa della relazione padre/figlio e della presenza, nel suo percorso di crescita, della figura paterna, oltre che alla figura materna, al momento presente e rassicurante, in ossequio al diritto di ogni minore alla bi genitorialità”.

Il Tribunale ha così disposto il rimpatrio del bimbo.

Il collegio messinese, pur riconoscendo il valore e l’importanza di un previo “congruo periodo di graduale familiarizzazione del minore con la figura paterna, con l’ausilio dei servizi sociali e di altre figure professionali e la fondamentale collaborazione della madre”, non dispone nulla sul punto, ma si limita ad auspicarlo “avuto riguardo alla tenerissima età del minore e al lungo tempo trascorso dall’ultimo incontro di questi con il padre”, di guisa che “la effettiva consegna (…) al padre, non venga attuata mediante un repentino distacco dalla figura materna – allo stato unico riferimento affettivo del bambino”.

Anche se probabilmente soffrirà, bisogna rimpatriare il minore: il Tribunale dei minorenni di Messina in un recente casoultima modifica: 2019-08-16T13:58:30+02:00da
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