Studio Legale Cassella

Debitori nullatenenti: il creditore può procedere a pignoramento?

Spesso capita che un debitore non possieda una casa o un’auto o che li abbia intestati ad altri. In questi casi cosa può fare il creditore? Può procedere a pignoramento nei confronti di un debitore che risulti nullatenente? La risposta è sì.

Se ad esempio il creditore sospetta che il debitore si sia “sbarazzato” dei beni di cui risultava intestatario, può esercitare l’azione revocatoria che gli permette di rendere inefficace nei suoi confronti l’atto di disposizione del patrimonio attuato dal debitore. L’art. 2901 codice civile infatti dispone che: “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione“.

Per esercitare l’azione revocatoria il creditore deve dunque provare che il debitore e il terzo si siano accordati per danneggiarlo e non soddisfare il suo credito. Se invece il terzo è in buona fede, l’inefficacia dell’atto non è pregiudizievole per lui, a meno che la domanda di revocazione non sia stata trascritta prima dell’atto di acquisto da parte sua del bene.

Il debitore, pur non avendo una casa o un’auto, potrebbe possedere mobili antichi, quadri di valore, orologi etc.; in questi casi il creditore può recuperare le sue somme attraverso il pignoramento mobiliare. I beni mobili del debitore saranno venduti all’incanto e il ricavato della vendita spetterà al creditore.

Il debitore potrebbe pure ricevere uno stipendio o una pensione mensile. Entrambi possono essere pignorati entro determinati limiti: lo stipendio nella misura massima di 1/5, mentre la pensione deve sempre garantire il minimo vitale al cittadino. In particolare, ai sensi dell’art. 545 codice procedura civile non può essere pignorato l’importo della pensione corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà, se l’accredito è anteriore al pignoramento. Se successivo, i limiti sono invece quelli previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell’art. 545 codice procedura civile e da speciali disposizioni di legge.

Il debitore potrebbe anche essere titolare di un conto corrente o avere diritto a un risarcimento dei danni da qualcuno. In questi casi il creditore può procedere con un pignoramento presso terzi: nel caso del conto corrente, se questo contiene somme di importo inferiore o uguale al credito vantato, queste verranno bloccate presso la banca in cui è stato aperto il conto; nel caso del risarcimento, il creditore andrà ad aggredire le somme dovute al debitore presso il soggetto danneggiante e la sua assicurazione.

Ancora, se il debitore è in comunione legale con la moglie, il creditore può soddisfare il suo credito anche nei confronti di quest’ultima, che però non rischia più della metà della sua quota. Infine il creditore può aggredire anche l’eredità accettata dal debitore o le quote societarie detenute da quest’ultimo all’interno di una società, mediante la loro espropriazione e la successiva vendita.

Debitori nullatenenti: il creditore può procedere a pignoramento?ultima modifica: 2019-07-10T13:37:51+02:00da
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