Studio Legale Cassella

Cassazione: niente addebito separazione alla moglie che rifiuta rapporti intimi col marito che crea tensione

Con ordinanza n. 4623 del 15 febbraio 2019 la Cassazione, sez. VI civile, è stata chiara: il rifiuto della moglie di avere rapporti intimi col coniuge non è motivo di addebito della separazione, se il rifiuto scaturisce da tensioni create dal marito.

La vicenda
In primo grado il Tribunale di Venezia pronunciava la separazione dei coniugi, respingeva la domanda del marito di addebito della separazione alla moglie, rigettava la richiesta di assegnazione della casa coniugale e poneva a carico del marito un assegno di mantenimento di 700 euro in favore della moglie. L’uomo ricorreva, dunque, in appello, ma anche qui vedeva rigettare la propria domanda di addebito della separazione alla moglie. Lo stesso ricorreva, infine, in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia.

Motivi del ricorso

Sul secondo motivo di ricorso, nulla questio: vista la notevole sproporzione tra la situazione economica del marito e quella della moglie, in danno di quest’ultima, la Corte d’appello ha giustamente confermato l’assegno di mantenimento a carico dell’uomo. Sul terzo motivo, il giudice di secondo grado non si è potuto pronunciare sulla reciproca soccombenza delle parti poiché tale questione non risultava nel ricorso in appello.

Adesso analizziamo il primo motivo di ricorso. L’uomo ha ritenuto che la Corte d’appello non abbia esaminato un fatto decisivo per la decisione della causa (incorrendo in taluni errori di percezione), violando così l’art. 115 codice di procedura civile. In particolare l’errore concernerebbe l’esistenza di una malattia della moglie alla vescica, che le avrebbe impedito di avere rapporti intimi col marito e della quale non vi sarebbe traccia in atti.

Parola alla Cassazione
Secondo gli ermellini, il fatto che la Corte d’appello non abbia esaminato alcuni elementi istruttori non è rilevante se il fatto decisivo per la decisione della causa è stato comunque preso in considerazione. Così è stato, quindi non sussiste alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c.
Infatti, nel caso di specie, il giudice d’appello ha esaminato il rifiuto della moglie di avere rapporti intimi con il marito, imputandolo ad una malattia documentata (negli atti si parla di “intervento alla vescica”) e all’opprimente atmosfera instaurata in casa dal marito, che non poteva certo agevolare una normale vita di coppia.
In altri termini, la Corte d’appello ha valutato correttamente i fatti di causa. Nel momento in cui in casa regna un’atmosfera negativa, è normale che ci sia un allontanamento tra i coniugi. La tensione e il nervosismo non possono agevolare i rapporti di coppia. Ergo, in tale situazione, il rifiuto della moglie di intrattenere rapporti col marito non può essere motivo di addebito della separazione alla stessa.

Il ricorso in cassazione è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Cassazione: niente addebito separazione alla moglie che rifiuta rapporti intimi col marito che crea tensioneultima modifica: 2019-03-06T13:31:40+01:00da
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