Studio Legale Cassella

E se dopo il divorzio l’ex coniuge volesse conservare il cognome del marito?

In Italia, a differenza di altri paesi come l’Inghilterra e l’America, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (art 143 c.c.).
Già nel 1961 la Cassazione, chiamata a chiarire se quello della donna fosse un diritto o un obbligo, aveva precisato che la moglie aveva il diritto, non l’obbligo, di aggiungere il cognome del marito al proprio.
In caso di separazione legale, la moglie non perde questo diritto in quanto il vincolo coniugale non perde i suoi effetti. In caso di divorzio, invece, la moglie perde il cognome in quanto, solo con esso, in Italia, si scioglie definitivamente il vincolo coniugale.      

E se la donna volesse essere ancora “la moglie di…” e conservare il cognome del marito? Di regola non è ammissibile, salvo che il giudice di merito, con provvedimento motivato e nell’esercizio dei poteri discrezionali, non disponga diversamente. Lo aveva già ricordato la Corte di Cassazione, nella sentenza n.21706/2015, pronunciandosi sulla richiesta dell’ex moglie di conservare il cognome del marito, nonostante vi fosse una sentenza di divorzio.

A distanza di oltre 4 anni gli Ermellini tornano sull’argomento. Questo il caso. Una donna napoletana aveva richiesto al Giudice di divorzio di conservare il cognome del marito. La Corte di Appello aveva rigettato, però, la domanda asserendo che la donna non aveva mai provato la sussistenza di un interesse apprezzabile, suo o dei figli, a conservare il cognome dell’ex coniuge e aveva respinto la domanda. Indomita, la donna aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’erronea e insufficiente motivazione della Corte d’Appello di Napoli.

Pochi giorni fa, con  sentenza n. 3869/2019, la Suprema Corte ha rigettato la domanda. E lo ha fatto richiamando l’art. 5, comma 3, della legge 898/1979 a norma del quale: “il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela“. La Cassazione ha richiamato, altresì, il principio già sancito nella sentenza del 2015 secondo cui la ricorrenza delle circostanze eccezionali che consentono l’autorizzazione è rimessa al Giudice di merito.

E se dopo il divorzio l’ex coniuge volesse conservare il cognome del marito?ultima modifica: 2019-02-20T13:18:46+01:00da
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