Studio Legale Cassella

Bi-genitorialità: un ping pong tra Parlamento e Cassazione…

Dicembre 13, 2018.
foto da: https://www.ildenaro.it/

Bi-genitorialità è una parola di cui ultimamente si sente spesso parlare, soprattutto da quando in Parlamento è in discussione il ddl Pillon. L’art. 11, 1° capoverso, del disegno di legge in questione prevede infatti, in caso di separazione di una coppia, il diritto dei figli a “trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale”. Bi-genitorialità, quindi, significherebbe tempi uguali con i figli.

Ma i giudici della Corte di Cassazione sono d’accordo con questa linea di pensiero? Sembrerebbe di no.

Lo scorso 10 dicembre gli ermellini, con ordinanza n. 31902/2018, hanno spiegato che il predetto principio deve essere inteso come diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma sempre considerando le esigenze di vita del minore, le consuetudini di vita di entrambi i genitori, la disponibilità a mantenere un rapporto assiduo, la capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione ed educazione.
Insomma, il giudice deve considerare tutti questi elementi prima di ripartire i tempi di permanenza del bambino con ciascuno dei genitori: quello che saprà instaurare un più forte legame affettivo, che saprà meglio educarlo e che saprà farlo crescere in un ambiente sociale più sano, avrà il diritto di trascorrere più giorni con il figlio.

Un chiaro “no” ai tempi paritetici: il giudice dovrà valutare, caso per caso, le singole realtà familiari senza stabilire a priori tempi uguali di permanenza del bambino presso entrambi i genitori. In sostanza – vuol dire la Corte – non tutti i genitori sono uguali.

D’altronde, lo stesso art. 11, al 2° capoverso, è chiaro: “Qualora […] non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori”.
Cioè, il giudice resta sempre vincolato all’assenza di elementi ostativi: se il genitore non è capace a relazionarsi con il figlio, a educarlo e a comprenderlo, non gli sarà mai affidato il bambino per lo stesso tempo in cui viene affidato all’altro genitore, valutato più capace dal decidente.
In altre parole: disegno di legge e Cassazione stanno dicendo praticamente la stessa cosa.

Bi-genitorialità: un ping pong tra Parlamento e Cassazione…ultima modifica: 2018-12-13T18:55:30+01:00da
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